Chi siamo - Associazione Amici del Malawi Sora

Amici del Malawi - Sora
Associazione "Amici del Malawi ETS"
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Chi siamo
STATUTO

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MALAWI”

(in corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l’Associazione denominata “Amici del Malawi” con sede in Sora (Fr), Via Mameli n. 22/C A decorrere dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione assumerà la denominazione “Amici del Malawi – ETS” e sarà tenuta ad utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. L’efficacia dell’utilizzo della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” è pertanto subordinata all’avvenuta iscrizione nel RUNTS.

Art. 2 - Carattere dell’Associazione

L’Associazione Amici del Malawi - ETS: 1) persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro; 2) svolge le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse o strumentali; 3) non distribuisce, neanche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017; 4) impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse; 5) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea, operanti in settori analoghi, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 6) opera nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell’Associazione

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, l’Associazione svolge attività riconducibili all’art. 5, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 117/2017 (beneficenza), mediante erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate residenti nel territorio della Repubblica del Malawi, anche attraverso enti o organismi partner operanti stabilmente nel medesimo territorio, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione. Nello specifico, l’Associazione promuove e sostiene interventi a favore delle popolazioni più povere e vulnerabili del Malawi, con particolare riferimento a: a) orfani e minori in condizioni di disagio, anche tramite sostegni a distanza; b) persone con disabilità; c) persone affette da gravi patologie, ivi comprese quelle correlate all’HIV/AIDS; d) detenuti; e) donne ed altre categorie in condizione di svantaggio sociale ed economico. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può: 1) erogare contributi economici destinati a specifici progetti di utilità sociale, quali, a titolo esemplificativo, la costruzione e manutenzione di pozzi per l’accesso all’acqua potabile, il sostegno a mense per persone indigenti, il finanziamento di percorsi scolastici e formativi per minori e giovani in condizioni di svantaggio; 2) effettuare rimesse di denaro vincolate alla realizzazione di interventi determinati, attraverso enti o organismi partner operanti localmente, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione; 3) organizzare e promuovere raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione e iniziative solidaristiche, anche ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017; 4) accedere, ove consentito, al riparto del cinque per mille dell’IRPEF; 5) svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tutte le attività dell’Associazione, comprese quelle secondarie e strumentali, saranno svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e destinazione a finalità di interesse generale, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.). Le attività di sostegno a distanza promosse dall’Associazione non costituiscono adozione giuridica né affidamento legale dei beneficiari.

Art. 5 - Requisiti degli associati

Possono essere associati persone fisiche che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione, senza discriminazioni di alcun tipo. L’elenco degli associati dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 6 - Ammissione e diritti degli associati

L’ammissione degli associati è libera e non discriminatoria, in conformità ai principi del Codice del Terzo Settore. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le finalità associative. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali. Il provvedimento di diniego all’ammissione deve essere motivato e comunicato all’interessato. Avverso il diniego di ammissione è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati, che delibera in via definitiva. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a candidarsi all’elezione degli organi sociali.

Art. 7 - Categorie di associati

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: - Onorari - Benemeriti - Ordinari a) Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio. b) Sono associati benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio. c) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti gli associati, senza distinzione di categoria, hanno diritto di voto in Assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Doveri degli associati

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l’associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

All’associato che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell’esercizio dei diritti dell’associato; c) espulsione. Prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, all’associato interessato deve essere contestato per iscritto l’addebito, garantendogli un termine congruo per presentare eventuali giustificazioni e difese. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c) per delibera di espulsione; d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; e) per morte.

Art. 11 - Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea generale degli associati; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Probiviri; - l’Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dall’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., o su decisione dell’Assemblea. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di democraticità, uguaglianza e pari opportunità di accesso alle cariche sociali. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto, divenuta definitiva, decadono automaticamente dalla carica ricoperta.

Art. 12 - Partecipazione all’Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

La convocazione degli associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, anche a mezzo posta elettronica, nonché per affissione nella sede sociale. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o dell’Assemblea straordinaria richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dall’Organo di controllo, ove nominato. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’Organo di controllo, ove nominato.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita: - in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita: - in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; - in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può ricevere un massimo di due deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dall’Assemblea e trascritti nell’apposito libro sociale. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 15 - Forma di votazione dell’Assemblea

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L’elezione degli organi sociali è effettuata a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni associato ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 - Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti: - in sede ordinaria a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio e sugli altri documenti contabili previsti dalla legge; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; c) nominare l’Organo di controllo nei casi previsti dalla legge o su decisione dell’Assemblea; d) fissare le quote associative; e) approvare l’eventuale regolamento interno; f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all’ordine del giorno; - in sede straordinaria g) deliberare sulle modifiche dello statuto; h) deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione; i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea degli associati della gestione dell’Associazione ed ha il compito di: - convocare l’Assemblea; - predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea; - predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; - dare esecuzione alle delibere assembleari; - cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo; - predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; - ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; - deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; - procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; - deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; - deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati; - redigere l’eventuale regolamento interno; - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; - irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea ordinaria, che operano con diligenza e responsabilità ai sensi del Codice del Terzo Settore. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da associati e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario cui vengono affidate le funzioni di Tesoriere Economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei suoi membri, subentrerà l’associato che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all’associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire il loro diritto di intervento e di voto e consentire la redazione del verbale. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di: - interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; - emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; - dirimere le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti. Le decisioni del Collegio sono assunte nel rispetto del diritto al contraddittorio e costituiscono decisione definitiva in sede associativa, restando in ogni caso salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22 - Organo di controllo

L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., ovvero su decisione dell’Assemblea degli associati. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione. Ai componenti dell’Organo di controllo si applicano i requisiti di indipendenza e professionalità previsti dalla normativa vigente. L’Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L’incarico di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 23 - Segretario dell’Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Segretario svolge altresì le funzioni di Tesoriere Economo ed in particolare cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 24 - Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

Art. 25 - Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite: - dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria; - dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; - da versamenti volontari degli associati; - da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; - da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; - da donazioni e lasciti; - da contributi di imprese e privati; - da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; - da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 26 - Destinazione degli avanzi di gestione

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 27 - Contributi ordinari

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi ordinari annuali a partire dall’anno di iscrizione, indipendentemente dalla data di iscrizione, fino all’anno di cessazione dalla partecipazione per qualunque causa.

Art. 28 - Diritti degli associati al patrimonio dell’Ente

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio dell’Ente possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio dell’Ente. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 29 - Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. L’Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione ovvero, nei casi previsti dalla legge, dal rendiconto per cassa. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria degli associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o a fini di utilità sociale, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’Associazione, avente ad oggetto diritti disponibili e relativa all’interpretazione o esecuzione del presente statuto, potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. Restano in ogni caso salvi i diritti inderogabili degli associati e la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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